Comprare casa in condominio: consigli utili
L’acquisto di un immobile è sempre un’operazione delicata e complessa, da farsi
con molta attenzione. Le variabili da considerare sono infatti molteplici, soprattutto
se l’abitazione si trova in un edificio condominiale: in questa ipotesi, in ragione
delle particolari regole imposte dalla legge, occorre essere ancora più accorti. Di
seguito alcuni consigli utili per chi vuole comprare casa in condominio e, infine,
quale dritta anche per il venditore.
Copia del regolamento condominiale
Prima dell’acquisto, il compratore farebbe bene a chiedere al venditore copia del
regolamento di condominio (se adottato) per verificare quali sono le parti
dell’edificio considerate comuni (oltre a quelle che lo sono necessariamente per
disposizione di legge) e, soprattutto, se sono previsti diritti o obblighi particolari a
favore e o a carico dei singoli condòmini, oppure vincoli di destinazione nell’utilizzo
dell’unità di proprietà esclusiva.
Il regolamento contrattuale (votato all’unanimità o predisposto dall’originario
costruttore) potrebbe infatti porre delle serie limitazioni anche all’interno delle
singole unità abitative.
Il regolamento contrattuale potrebbe vietare che gli immobili siano destinati a
utilizzo diverso da quello abitativo.
Copia delle tabelle millesimali
Prima del rogito l’acquirente deve chiedere al venditore copia delle tabelle
millesimali (se adottate) per verificare qual è la quota di partecipazione ai diritti
(ad esempio, diritto di voto) e agli obblighi (spese condominiali, ecc.) discendenti
dalla partecipazione al condominio.
Spese annuali condominiali
La consultazione delle tabelle millesimali non potrebbe essere sufficiente per
comprendere qual è l’incidenza annuale delle spese condominiali con riferimento
all’unità da acquistare.
Per tale ragione, il compratore può chiedere al venditore di vedere i bollettini
condominiali che sono stati pagati nell’ultimo anno oppure la deliberazione con il
riparto delle spese annuali.
Spese straordinarie
L’acquirente deve chiedere al venditore se sono state deliberate spese
straordinarie: queste ultime, infatti, pur restando a carico del venditore,
potrebbero essere richieste all’acquirente nel caso di mancato pagamento del
primo.
Secondo la legge [1], infatti, chi subentra nei diritti di un condomino è obbligato
solidalmente con questo al pagamento dei contributi relativi all’anno in corso e a
quello precedente.
L’attestazione sullo stato dei pagamenti
Infine, l’acquirente deve chiedere al venditore l’attestazione sullo stato dei
pagamenti degli oneri condominiali e delle eventuali liti in corso, stante la
responsabilità solidale dell’acquirente per il pagamento degli oneri condominiali
relativi all’anno in corso e a quello precedente di cui abbiamo appena parlato.
Si tratta di un documento che, per legge [2], l’amministratore deve fornire a ogni
condomino che ne faccia richiesta, fondamentale per comprendere la posizione
debitoria riferita all’unità immobiliare oggetto di vendita.
Il venditore dovrà richiedere detta attestazione tempestivamente, con un idoneo
preavviso rispetto alla data fissata per la compravendita, al fine di consentire
all’amministratore di condominio di effettuare tutti gli accertamenti ed i riscontri a
tal fine necessari.
Su richiesta del venditore, l’amministratore di condominio consegna tale
attestazione la quale, oltre alle somme pagate, dovrebbe fare riferimento al debito
complessivo riportato nel rendiconto annuale approvato dall’ultima assemblea
ordinaria e al debito riferito all’unità immobiliare come approvato in sede di
preventivo.
Ulteriori informazioni prima dell’acquisto
dell’immobile in condominio
Sarebbe altresì opportuno che l’acquirente richieda al venditore anche quanto
segue:
stato patrimoniale dell’ultima gestione con la specifica riferita al singolo
venditore di eventuali fondi;
precisazione di eventuale presenza di dipendenti del condominio;
precisazione della data e dell’oggetto di eventuali delibere inerenti alle
manutenzioni straordinarie e/o innovazioni ed agli eventuali incarichi
professionali, con indicazione dello stato del pagamento del venditore,
anche in riferimento alle rate a scadere, senza che ciò comporti la
trasmissione del verbale;
indicazione di eventuale assemblea già convocata.
Acquisto immobile in condominio: cosa
deve fare venditore?
Di seguito alcuni adempimenti che gravano sul venditore, cioè sul soggetto che
intende cedere la propria unità immobiliare condominiale.
Richiesta all’amministratore dell’attestazione sui
pagamenti
Come detto, il venditore dovrebbe chiedere tempestivamente all’amministratore di
condominio l’attestazione sullo stato dei pagamenti degli oneri condominiali e delle
eventuali liti in corso, da consegnare all’acquirente in occasione della stipula del
rogito definitivo.
Presentazione del rogito notarile
all’amministratore
Il venditore dovrebbe presentare al più presto all’amministratore di condominio
copia autentica o altra dichiarazione rilasciata dal notaio rogante attestante
l’avvenuta vendita dell’unità immobiliare ai fini dell’aggiornamento dell’anagrafe
condominiale e per la cessazione della sua responsabilità solidale con l’acquirente
per il pagamento degli oneri condominiali maturati dalla data di cessione dell’unità
immobiliare.
Secondo la legge [3], infatti, chi cede diritti su unità immobiliari resta obbligato
solidalmente con l’avente causa per i contributi maturati fino al momento in cui è
trasmessa all’amministratore copia autentica del titolo che determina il
trasferimento del diritto.
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